Attraverso la regolamentazione delle attività di prevenzione infortuni e delle attività lavorative e produttive in genere, il legislatore ha voluto introdurre una serie di obblighi che, in certi casi, culminano in vere e proprie responsabilità a carico del datore di lavoro e di altre figure delegate circa la vigilanza sui pericoli e i rischi derivanti dalla stessa attività lavorativa. Ad esempio, attraverso il piano operativo di sicurezza, il datore di lavoro stesso deve provvedere a indicare all’interno del predetto documento tutta una serie di chiare indicazioni circa gli eventuali rischi presenti nelle attività svolte in un cantiere cosiddetto esterno.
A ben vedere, il piano operativo di sicurezza – proprio per la sua natura di documentazione presentata a cura del datore di lavoro circa attività lavorative svolte in contesti con potenziali pericoli, si caratterizza per essere una maggiore specificazione della valutazione dei rischi, quella novità che venne introdotta attraverso la legge 626 del 1994 in recepimento delle nuove normative europee sulla sicurezza sul lavoro. Attraverso il decreto legislativo nr. 81 del 2008 e le successive integrazione, lo stesso piano operativo di sicurezza è diventato un elemento cardine della prevenzione dei rischi ed individuazione degli stessi all’interno di ogni cantiere edile.
Nell’elaborazione del piano operativo di sicurezza, il datore di lavoro deve in particolar modo tenere ben presente la necessità di studiare tutte le misure necessarie ad eliminare i rischi per i lavoratori, promuovendo l’incolumità fisica degli stessi nello svolgimento delle rispettive mansioni. In precedenza, invece, il piano operativo di sicurezza – in linea con la legge 626 del 1994 – veniva elaborato come una sorta di decalogo di norme, spiegazioni e di metodi astratti di prevenzione dal dubbio risultato e dalla ancor più dubbia utilità: ora non è più il caso, grazie all’introduzione del decreto legislativo 81 del 2008.
Il datore di lavoro, nell’elaborare il piano operativo di sicurezza, deve tener conto dei criteri stabiliti per legge, indicando informazioni di primaria importanza circa l’azienda (indirizzi, recapiti,…), o ancora evidenziano il tipo di attività e di lavorazioni che vengono svolte, oltre a specificare se vengano coinvolti artigiani autonomi; indicando anche i nomi dei responsabili pronto soccorso, pratiche antincendio, emergenze sanitarie in cantiere, del rappresentante lavoratori per sicurezza, del medico competente, del responsabile servizio prevenzione e protezione e del direttore tecnico.
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